Dal 1987 al fianco della vostra Azienda

Professionisti nella Consulenza

Servizi

Cosa possiamo fare per te e per la tua Azienda

Lo Studio offre un servizio specialistico che affianca il contribuente nei casi di pre-contenzioso e contenzioso tributario.

Nella fase iniziale dell’attività contenziosa la nostra consulenza consiste nel prestare assistenza al contribuente durante la verifica fiscale da parte degli Uffici competenti e/o della Guardia di Finanza e dell’adozione in via amministrativa degli strumenti per prevenire l’insorgere di possibili controversie quali l’istituto dell’autotutela e dell’accertamento con adesione.

In sede contenziosa viene fornito patrocinio al Contribuente dinnanzi alle Commissioni Regionali e Provinciali attraverso:

  • redazione di ricorsi;
  • controdeduzioni difensive;
  • istanze di sospensione della riscossione;
  • rappresentanza in dibattimento.

Consulenza fiscale

  • Pareri interpretativi per l’applicazione delle norme.
  • Programmazione fiscale per Società, Imprese, Lavoratori Autonomi e Privati.
  • Assistenza fiscale specifica relativa all’imposizione diretta, indiretta e sostitutiva.
  • Predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
  • Informazione tributaria e societaria con l’ausilio di circolari di aggiornamento redatte dallo Studio.

Consulenza societaria

  • Analisi preventiva circa la scelta del veicolo societario più idoneo per le esigenze del cliente.
  • Assistenza ai Clienti in fase di start-up e nella gestione ordinaria delle società.
  • Consulenza negli adempimenti societari (cda, assemblee) e nei rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali.
  • Pianificazione e gestione dei Passaggi Generazionali.
  • Cessione di quote di S.r.l. con firma digitale e marcatura temporale secondo le disposizione dell’art. 36 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con le modificazioni, dalla L 6 agosto 2008, n. 133.
  • Assistenza contrattuale per cessione-acquisizione di aziende e di partecipazioni.
  • Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie: ristrutturazioni , riorganizzazioni societarie, liquidazioni, conferimenti, fusioni (M&A), trasformazioni, scissioni, affitti d’azienda
  • Operazioni sul capitale (aumenti, riduzioni ecc.).
  • Assunzione di incarichi di sindaco e revisore contabile.
  • Assunzione di incarichi di amministratore e liquidatore.
  • Tenuta e scritturazioni dei libri sociali.

Consulenza in situazioni di imprese in crisi

I soci dello Studio, in virtù di esperienza pluriennale, sono specializzati nell’analisi e nella gestione delle situazioni di crisi aziendale.

Alla luce delle nuove possibilità introdotte dalla recente riforma del diritto fallimentare, lo Studio propone una soluzione che preveda la ristrutturazione ed il risanamento, o la migliore soluzione liquidatoria (anche, nell’eventualità, l’accompagnamento dell’impresa alla procedura di fallimento).

Lo Studio è altresì specializzato nella costruzione di piani di risanamento attestati (art. 67 3° comma lettera d legge fallimentare), di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis legge fallimentare) e nella predisposizione del piano e di tutto quanto richiesto dalla norma per l’ammissione al concordato preventivo.

Lo Studio è in grado di offrire alla propria clientela, in relazione alle dimensioni aziendali, un servizio di contabilità generale integrato da un’assistenza amministrativa, fiscale e societaria continuativa con redazione, stesura e formazione dei bilanci, d’esercizio e straordinari, delle relazioni di accompagnamento e di tutte le procedure civilistiche connesse, anche telematiche, per le pubblicazioni di Legge.

I servizi forniti sono i seguenti:

  • Tenuta contabilità ordinaria e semplificata.
  • Assistenza nella redazione del bilancio ordinario e consolidato secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili nazionali (OIC) ed internazionali (IAS, IFRS).
  • Analisi di Bilanci, indici e flussi, analisi del profilo organizzativo e delle diverse forme di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, etc…
  • Controllo legale dei conti.
  • Revisioni contabili ordinarie e straordinarie.
  • Reporting.
  • Elaborazione situazioni patrimoniali straordinarie .
  • Due diligence contabili.
  • Impianto di sistemi contabili computerizzati ed organizzazione tenuta della contabilità presso il cliente.
  • Impostazione contabilità di magazzino.

Lo Studio è collegato telematicamente con le Camere di Commercio italiane e si occupa della gestione delle seguenti pratiche:

SOCIETÀ DI CAPITALI

  • Bilancio ed Elenco Soci.
  • Inizio/Modifica/Cessazione attività.
  • Apertura/Modifica/Chiusura Unità Locale.
  • Nomina/Rinnovo/Modifica/Cessazione Soggetti.
  • Cambio Organo Sociale in carica.
  • Conferimento Poteri.
  • Versamento del Capitale Sociale.
  • Variazione residenza anagrafica soggetti.
  • Trasferimento Sede Legale.
  • Trasferimento Quote Sociali.
  • Bilancio finale e Cancellazione.
  • Bilancio finale di liquidazione.
  • Cancellazione dal Registro Imprese.

SOCIETÀ DI PERSONE

  • Inizio/Modifica/Cessazione attività.
  • Apertura/Modifica/Chiusura Unità Locale.
  • Trasferimento Sede Legale.
  • Variazione residenza anagrafica soggetti.
  • Cancellazione dal Registro Imprese.

IMPRENDITORI INDIVIDUALI

  • Iscrizione Imprenditore individuale.
  • Modifica Imprenditore individuale.
  • Cancellazione Imprenditore Individuale.

ALBO COOPERATIVE

  • Iscrizione Albo Cooperative.
  • Bilancio Albo Cooperative.

ALBO ARTIGIANI

  • Iscrizione/Modifica/Cancellazione di Imprenditore
  • Individuale Albo Artigiani.
  • Inizio/Modifica/Cancellazione attività Albo Artigiani.
  • Apertura/Modifica/Chiusura Unità Locale Albo Artigiani.
  • Trasferimento Sede Albo Artigiani.
  • Cancellazione dal Registro Imprese e dall’Albo Artigiani.

Lo Studio si occupa dell’elaborazione e dell’invio (anche telematico) delle seguenti pratiche:

Agenzia delle Entrate

  • Apertura/Modifica/Chiusura Partita IVA.
  • Compilazione ed invio telematico modello delle dichiarazioni di intento ricevute.
  • Compilazione ed invio telematico modello F24 per conto dei clienti.
  • Compilazione ed invio telematico modello di rimborso/compensazione Iva trimestrale.
  • Domiciliazione sedi societarie presso i nostri uffici di Melzo.
  • Abilitazione, in qualità di Intermediario, per gli invii telematici all’Agenzia delle Entrate a mezzo Entratel.
  • Attivazione e Gestione di caselle Posta Elettronica Certificata (PEC).
  • Rilascio di Smart Card per Firma Elettronica.
  • Visure archivi Camere di Commercio e Catasto.

Nella vita di un’azienda a volte risulta necessario ripensare il proprio modello di business ed il proprio assetto organizzativo. Spesso, inoltre, al crescere dei volumi d’impresa cresce anche l’esigenza di porre in essere operazioni straordinarie e di riorganizzazione societaria / di gruppo, al fine di razionalizzare le proprie attività, anche acquisendo, dismettendo e trasferendo intere società o rami aziendali.

Al fine di identificare il percorso più opportuno per il perseguimento degli obiettivi desiderati, lo Studio tramite i propri professionisti offre consulenza agli imprenditori che si trovino in queste fasi del loro percorso, mediante consulenze specifiche e assistenza dedicata su operazioni straordinarie quali:

  • acquisizioni e cessioni di società e aziende;
  • affitto di aziende;
  • operazioni di conferimento;
  • operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
  • processi di turnaround e risanamento aziendale;
  • passaggio generazionale;
  • due diligence – verifiche su società e beni aziendali oggetto di acquisizione o cessione.

 

Chi siamo

Offriamo soluzioni adatte alle tue specifiche esigenze 

Dott. Franco Cremonesi – Dottore Commercialista – Revisore Legale
Dott.ssa Daniela Giuliani – Dottore Commercialista – Revisore Legale
Dott.ssa Carmen Tutone – Ragioniere Commercialista – Revisore Legale
Dott. Giacomo Cremonesi – Dottore Commercialista – Revisore Legale

Dott.ssa Marisa Politanò – Dottore Commercialista– Collaboratrice
Dott.ssa Amanda D’Onofrio – Dottore in Economia e Commercio – Collaboratrice

Michela Brioschi – Impiegata di direzione e segreteria generale
Serena Maragò – Impiegata di direzione e segreteria generale
Federica Venturelli – Impiegata di direzione e segreteria generale

Lucrezia Trovatello – Impiegata di direzione e segreteria generale
Giuliana Cavenaghi – Impiegata amministrativa
Dott.ssa Cinzia Cremonesi – Impiegata amministrativa
Manuela Corradi – Impiegata amministrativa
Dott.ssa Iuliano Chiara – Impiegata amministrativa
Valentina Panetta – Impiegata amministrativa
Sharon Lo Sicco – Impiegata amministrativa

Dott.ssa Letizia Di Maro – Impiegata amministrativa

Valeria Pirillo – Impiegata amministrativa

Paola Mormina – Impiegata amministrativa

Silvia Assasselli – Impiegata amministrativa                                                                                                         

 

Circolari dello studio

Aggiornamenti dallo studio

Pec per Amministratori di Società

Polizze Catastrofali

Rottamazione Quater

Legge di Bilancio 2025

Nuove lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate

Finanziaria 2024 – Le novità

Lo Studio

Merkaba Consulting S.r.l.

Società di servizi

MERKABA Consulting S.r.l. è la società di servizi di supporto allo studio professionale del Dott. commercialista Franco Cremonesi, della Dott.ssa commercialista Daniela Giuliani e della Ragioniere commercialista Carmen Tutone – Revisori legali.

MERKABA Consulting S.r.l. gestisce l’elaborazione dei dati contabili ed i servizi aziendali integrati.

I soci fondatori, tutti Dottori Commercialisti e Revisori Legali, nel 2010 hanno deciso di dar vita ad una struttura societaria in grado di rispondere con tempestività e professionalità alle esigenze dei propri clienti mettendo a frutto le proprie competenze professionali e la pluriennale esperienza maturata nell’ambito della assistenza societaria e tributaria.

I soci dello studio, insieme ai loro collaboratori ed in consolidata partnership con primari studi di consulenza notarile e del lavoro, formano una squadra agile e qualificata, che si pone come obbiettivo principale quello di adattarsi alle esigenze del cliente, fornendo soluzioni su misura e di qualità.

Lo studio è strutturato in “aree di intervento” che forniscono servizi aggiornati e qualificati ad una molteplicità di soggetti, dalle piccole imprese sino a gruppi societari. Si privilegia, quale efficace metodo di risoluzione dei problemi posti dal cliente, il lavoro di squadra che consente di sfruttare al meglio le competenze e le specializzazioni di ciascun professionista. Le principali aree di intervento sono:

  • Consulenza fiscale e societaria
  • Contenzioso con il Fisco
  • Consulenza amministrativa ed elaborazione dati contabili
  • Pratiche Camera di Commercio
  • Pratiche Agenzia delle Entrate
  • Altri servizi

Ultime novità

Le ultime novità dei quotidiani del mattino riassunte per te

Calendario Fiscale

Le scadenze fiscali del mese

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Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Il Fmi calcola il costo della crisi: fino a 2.270 euro per ogni famiglia

6 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Andrea Ducci - Pag. 13

Il Fondo monetario internazionale ha sostenuto che al momento gli effetti della guerra nel Golfo non giustificano deroghe al patto di Stabilità per sostenere l’economia. Le previsioni che riguardano l’Europa tratteggiano un rallentamento della crescita all’1,1% per quest’anno e all’1,2% nel 2027. Gli economisti del Fmi si aspettano, inoltre, un balzo di 0,7 punti dell’inflazione nel 2026, con un aumento del costo della vita del 2,6% su base annua. Se le cose dovessero essere peggiori l’area Euro sarebbe prossima ad ‘una recessione’. L’analisi si sofferma sugli effetti dello shock energetico innescatosi con la guerra nel Golfo; si stima, per il 2026, un costo medio aggiuntivo a livello Ue di 375 euro per famiglia che potrebbero salire a 1.750 euro in caso di peggioramento dello scenario. Per le famiglie italiane la corsa dei beni energetici potrebbe risultare più gravosa rispetto alla media europea, in quanto l’Italia è tra i Paesi Ue con prezzi del gas più alti. 

Giorgetti: di flessibilità sui conti ora in Europa si può discutere Ma se serve pronti a intervenire

6 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 13

Sul via libera ad aumenti di deficit per finanziare la spesa contro il caro energetico l’Unione europea al momento è divisa. Serve tempo. Ma intanto il costo dei carburanti e delle bollette cresce. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti continua ad insistere, forte del mandato parlamentare ricevuto. Più volte ha invitato Bruxelles a concedere l’aumento del deficit per finanziare la spesa energetica e proteggere famiglie e imprese. Il ministro in ogni caso è certo che se sarà necessario aumentare il deficit l’Italia lo farà, anche senza il via libera di Bruxelles. Al momento lo scostamento di bilancio non serve. Per far fronte alle mini-proroghe del taglio delle accise si può usare l’extragettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi alla pompa. Ma si tratta di provvedimenti tampone. Sarebbe diverso però finanziare nuove misure per ridurre i prezzi a famiglie ed imprese. Ma servono fondi. L’Esecutivo spera che la Ue cambi idea.

Iperammortamento, il faro sulla spesa complica l’aiuto

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - Pag. 3

Aumentano gli oneri procedurali legati all’iperammortamento del nuovo piano Transizione 5.0. La complicazione deriva dalla preoccupazione della Ragioneria dello Stato di tenere sotto controllo la spesa pubblica e di non sforare le previsioni di costo che ammontano a 9,8 miliardi di euro per il periodo 2026-2035. Così le comunicazione obbligatorie sono passate da 3 a 5. Le nuove sono rappresentate dalla prima comunicazione preventiva: entro il 20 gennaio di ciascun anno, ogni impresa dovrà trasmettere una comunicazione periodica con le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alle previsioni di utilizzo di beneficio; poi, entro il 30 giugno successivo, una comunicazione integrativa della precedente in cui viene definito il piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Iperammortamento, appeal giù’ – pag. 35)

Prima quota in Redditi 2027 con comunicazione di chiusura entro il 2026

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 3

Per la prima quota di iperammortamento nel modello Redditi 2027 è necessario inviare la comunicazione di completamento entro il prossimo 31 dicembre. Questa condizione potrebbe però generare un complicato disallineamento temporale tra il piano di ammortamento contabile del bene e quello delle deduzioni maggiorate. In attesa di conoscere la modulistica per effettuare le comunicazioni al Gse, le imprese iniziano a stilare l’elenco dei documenti da predisporre per avviare la deduzione delle quote maggiorate nella dichiarazione del prossimo anno. Il decreto Mimit ha introdotto per il nuovo iperammortamento una nuova condizione, ovvero l’invio al Gse della comunicazione di completamento entro la fine dell’esercizio di entrata in funzione del bene. L’avvio dello stanziamento delle quote di deduzione maggiorata nella dichiarazione dei redditi scatta, infatti, dall’anno di trasmissione dell’ultima comunicazione. 

Entrate: guerra e inflazione spingono l’Iva di marzo

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 5

Se da un lato il caro energia e l’inflazione riducono il potere d’acquisto dei consumatori, dall’altro aumentano le entrate tributarie legate ai consumi. Così mentre i dati complessivi del primo trimestre non segnano un rialzo significativo (+0,7% sullo stesso periodo 2025) si iniziano a vedere delle tendenze che potrebbero consolidarsi nei prossimi mesi. Sono già oltre 38 i miliardi di Iva, con una crescita del 2,2%, ma a trainare l’aumento è in realtà la componente sugli scambi interni e se si isola solo il dato di marzo l’imposta sul valore aggiunto ‘garantisce’ 14,6 miliardi, che rappresenta il 38,6% di tutto il trimestre. Insomma, l’Iva si è incamminata verso un trend ascendente e vedremo se il dato di aprile lo confermerà. Sul versante tributario, le entrate del primo trimestre evidenziano un incremento di quasi mezzo miliardo, grazie al gettito delle accise sui prodotti energetici. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Entrate fiscali a +891 mln nel trimestre’ – pag. 29)

Sud, la crisi non ferma le autorizzazioni Zes: +30% rispetto al 2025

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Lorenzo Pace - Pag. 10

La guerra nel Golfo non ha frenato la spinta della Zes Unica. Anzi, è aumentata la voglia di fare impresa al Sud. Nei primi quattro mesi dell’anno sono aumentate del 30% rispetto al 2025 le autorizzazioni uniche rilasciate tra le Regioni della Zona economica speciale. I dati evidenziano che tra i 66 progetti di investimenti esteri nel nostro Paese, il 60% si trova al Sud. Nel corso del convegno ‘Zes Unica, incentivi, semplificazione. Gli strumenti della nuova competitività’ il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha ribadito che ‘la Zes Unica è un grande motore di sviluppo e competitività che siamo impegnati a promuovere sempre di più nel mondo’. Le opportunità d’altronde sono tante e cumulabili come il credito d’imposta fino al 60% per gli investimenti nei beni strumentali della Zes Unica ma anche i contributi di Transizione 5.0 o quelli del decreto Lavoro che ha prorogato fino a fine anno gli incentivi per assumere a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud. 

Frodi Ue, accesso ai dati Iva per Procura europea e Olaf

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce - Pag. 33

Ieri l’Ecofin ha dato il via libera al regolamento per rafforzare la lotta contro le frodi Iva nella Ue, intensificando la cooperazione tra i Paesi membri, la Procura europea (Eppo) e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf). I dati dicono che le frodi carosello costano alle casse degli Stati membri e al bilancio della Ue tra i 12,5 e i 32,8 miliardi di euro all’anno. Il nuovo quadro normativo consentirà all’Eppo e all’Olaf di disporre delle informazioni per avviare e supportare le indagini di loro competenza su sospette frodi transfrontaliere in materia di Iva. Questo migliorerà il coordinamento tra i vari attori, accelererà le indagini e rafforzerà la capacità complessiva della Ue di individuare e contrastare le frodi in materia di Iva che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Frodi Iva, indagini sprint nell’Ue’ – pag. 27)

L’illecito 231 si estingue se cessa l’attività

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 33

La Cassazione penale, nella sentenza n. 16218 depositata ieri, ha affermato che se cessa l’attività viene meno l’illecito 231. A seguito della riforma del diritto societario del 2003, l’art. 2495, comma 2, del Codice civile ha attribuito alla cancellazione dal registro delle imprese un’efficacia costitutiva, che determina l’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti e rapporti non definiti. Inoltre, venendo meno la persona giuridica, si applicano all’ente, in quanto compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato, di conseguenza l’estinzione produce effetti analoghi a quelli della morte del reo. Inoltre, in base al Dlgs 231 della sanzione pecuniaria risponde solo l’ente con il suo patrimonio. 

Titoli nell’attivo circolante indicati in base al loro valore d’iscrizione

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Franco Roscini Vitali - Pag. 35

L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il testo definitivo del documento interpretativo 12, Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, posto in consultazione fino al prossimo 12 marzo. Il testo chiarisce gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli di debito e di capitale non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026. Alle imprese Oic adopter è consentito valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al loro valore d’iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La disposizione è applicabile anche ai titoli acquistati durante l’anno per i quali può essere mantenuto il costo di acquisizione, ma non si applica agli strumenti finanziari derivati disciplinati dal principio contabile Oic 32, in quanto valutati al fair value.

Terzo settore, relazione a 360°

6 Maggio 2026 | Italia Oggi - Christina Feriozzi - Pag. 28

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con il documento di ieri, aggiorna le norme in materia di controllo degli enti del Terzo settore. Introduce l’attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida del dm 4 luglio 2019 e modifiche legate alla riforma del TUF. La relazione è rivolta ad associati, organi delle fondazioni e stakeholder per valutare credibilità e correttezza dell’ente. Include nuove indicazioni per le imprese sociali, in linea con il Dlgs 112/2017, ma senza schema fisso di bilancio d’esercizio. Viene rafforzato il contenuto della relazione annuale, con osservazioni su bilancio e attività svolta secondo il Codice del Terzo settore. Infine, l’organo di controllo deve attestare il monitoraggio su finalità, attività, raccolta fondi e assenza di scopo di lucro dell’ente. 

Nella crisi il fisco in coda

6 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 30

La Cassazione civile, nell’ordinanza n. 12324 dello scorso 2 maggio, ha stabilito che il Fisco non può notificare cartelle di pagamento al contribuente se prima il giudice non dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. E ciò anche in epoca precedente all’introduzione dell’art. 25, comma 1-bis, lettera c), del Dpr n. 602/1973, ad opera del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015: finché l’accordo è in vigore e il contribuente risulta adempiente, infatti, il fisco non ha titolo per agire in riscossione coattiva, mentre la sola risoluzione giudiziale dell’accordo determina la ‘riespansione del potere impositivo’. Accolto uno dei motivi di ricorso proposto dalla contribuente cui è stata notificata una cartella di pagamento all’esito del controllo automatizzato. 

Spese di salute, addio scontrini

6 Maggio 2026 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 31

Dalla lettura incrociata delle istruzioni per il modello Redditi 2026, della Faq dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2025 e della circolare n. 14/E/2023 emerge che non è più necessario presentare e conservare scontrini e fatture per la detrazione delle spese sanitarie in fase di redazione del modello 730 o del modello Redditi. Basta avere il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria o l’elenco di quelle presenti nella precompilata dell’Agenzia delle Entrate. In caso di utilizzo del citato elenco delle spese sanitarie prelevabile dalla dichiarazione precompilata, lo stesso diviene alternativo agli scontrini e alle fatture, acquisendo piena validità, anche per Caf e professionisti, se corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta che il prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

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Legge di Stabilità 2014

Dichiarazione d’intento: novità in arrivo

1° ottobre 2013, aumento dell’IVA dal 21% al 22%: aspetti operativi

Decreto “FARE”, Decreto “IMU”, Spesometro e altre Novità’ Fiscali

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Istanza per il rimborso delle maggiori imposte IRPEF/IRES versate per mancata deduzione IRAP

Calendario trasmissione istanze

Cassetto previdenziale INPS artigiani e commercianti; aliquote e massimali per l’anno 2013

Novità Fiscali 2013

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Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro

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Operazioni con controparti localizzate in “Paradisi Fiscali”

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